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Da quella data è disponibile il nuovo sito www.dolympics.it , pieno di novità e funzionalità. Buona navigazione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (allegato a fine articolo) #CuraItalia,  approvato il 17 marzo dal Consiglio dei Ministri, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia.

Per quanto riguarda il comparto sportivo, balzano subito all'occhio gli articoli 95 e 96 del decreto, specifici per il settore.

 

L'articolo 95, prevede solo una proroga del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, troppo poco secondo noi.

Articolo 95 - “Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”
1. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi,  in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese giugno 2020.

L'articolo 96,  prevede un'indennità di € 600, una tantum per il mese di marzo,  per i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Tale somma  non concorrerà a formare il reddito cumulabile ai fini della determinazione del superamento dei 10.000 euro (da verificare)

Non siamo, inoltre, convinti, che tale erogazione sia estesa a tutti i percepenti di compensi sportivi, che li ricevono, normalmente, nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.  E' molto probable che tale disposizione sia dedicata solo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (co.co.co. segreteria).

Ovviamente, se fosse, così, si darà precedenza a quelle regolarmente comunicate al Centro per l'Impiego.

Speriamo in chiarimenti su cui vi terremo aggiornati.

Le domanda dovranno essere presentate a Sport e Salute SpA,  con modalità previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 15 gorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Articolo 96 - “Indennità collaboratori sportivi”

1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e
definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2, nonché le forme di monitoraggio della spesa e relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
 
Andiamo, inoltre a vedere se ci sono altre norme interessanti, per il settore sportivo e  terzo settore.
 

Se al Titolo I ci sono tutte le importanti misure di sostegno al Servizio Sanitario Nazionale (art.1-18),  al titolo II troviamo le misure di sostegno per il mondo lavorativo.(art. 19-48).

I primi articoli di questo Titolo, riguardano le norme ordinarie e straordinarie di cassa integrazione.

All'art. 22  per quanto riguarda le norme di cassa integrazione in deroga, si fa cenno anche agli enti del terzo settore e il mondo sportivo, ma le condizioni poste, escludono il 99% delle nostre realtà affiliate alla nostra rete associativa. 

Per coloro che hanno una colf in casa, segnaliamo che i datori di lavoro domestico sono eslcusi dall'applicazione della norma (si possono però sospendere i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ed ass. obbligatoria ai sensi dell'art.37).

Si passa poi al Capo II, con tutte le norme riguardanti i congedi parentali e il bonus baby sitting in alternativa (lavoratori dipendenti).

Ci sofferiamo sull'art, 27, “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, utile per le tante partite IVA, che operano all'interno del mondo sportivo.

I professionisti con partita IVA al 23.2.2020 e ai lavoratori, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro una tantum, non tassata a fini IRPEF (e addizionali). Estesa la norma anche ai lavoratori agricoli, stagionali del turismo, del settore termale e ai lavoratori dello spettacolo.
 
L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno (non ci saranno per ora ulteriori stanziamenti, qundi finiti quelli...)
 
Le diverse indennità non sono cumulabili tra loro e con il reddito di cittadinanza.
 
Nell'articolo 35 troviamo, invece le “Disposizioni in materia di terzo settore”.
In sintesi si proroga il termine per l'adeguamento di Onlus, ODV e APS alla nuova disciplina del codice del terzo settore alla data del 31.10.2020, stesso termine anche per l'adeguamento delle imprese sociali alla nuova disciplina d.lgs. n. 112/17.
Per Onlus, ODV e APS, si avrà, la possibilità di proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci sempre al 31.10.2020, qualora gli stessi termini fossero ricompresi nel periodo emergenziale.
 
Sono state introdotte, inoltre, norme a tutela dei lavoratori disabili e delle attività socio assitenziali.  
 

Al titolo III (artt. 49-59) le misure per il sistema bancario e finanziario.

Previsto un fondo di solidarietà per mutui prima casa: ammissione anche per lavoratori autonomi e professionisti con calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21.2.2020 rispetto all’ultimo trimestre 201 in conseguenza della chiusura o restrizione dell'attività a seguito dell'emergenza COVID-19.. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

Previste anche misure di sostegno per imprese, PMI e l'istituzione di fondi di garanzia, sui quali non ci soffermiamo e si daranno informazioni in caso di richieste, dettagliate e specifiche (non domande generiche).

Al TItolo IV (artt. 60 - 71)

Per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, gli enti di promozione, federazioni sportive nazionali nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, fino al 31 maggio 2020. (art.61)

I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

La norma è valida anche per Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (OdV) , ONLUS, soggetti che operano nell'asssitenza sociale e organizzatori di eventi culturali,  con l'unica variante che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

A titolo informativo, in alcune province lombarde, particolarmente colpite dall'emergenza, è sospeso anche il pagamento dell'IVA. (art.62 per i dettagli).

Ritieniamo inoltre utile che ai soggetti esercenti attività d’impresa (SSD o ASD con partita IVA ed iscritte regolarmente al REA) sia riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Inoltre, è previsto un  riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

E' prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. (art.67-68).

Al Titolo V  (artt. 72-126) - Ulteriori disposizioni 

Oltre alle disposizioni sullo sport, inizialmente descritte in questo articolo, segnaliamo per tutti la proroga della validità dei documenti di riconoscimento fino al 31 agosto 2020.  La validità ai fini dell'espatrio rimane quella indicata nel documento (quindi non prorogata).

Per le SSD ar.l. è consentito convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, è inoltre facilitato lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. (art102).

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Ricordiamo che anche le ASD possono prorogare se previsto statutariamente e qualora fossero ancora in essere le restrizioni, l'approvazione del bilancio fino a 180 giorni, applicando l'art. 2364 del codice civile ( applicando la stessa norma valida per le società).

 

Allegati:
Scarica questo file (Decreto 17032020 CuraItalia.pdf)Decreto Cura Italia [Decreto Cura Italia]1681 kB
Scarica questo file (DL CURA ITALIA - SINTESI.pdf)Sintesi DL a cura Sport e Salute[Sintesi DL a cura Sport e Salute]1331 kB

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