- l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione; (quindi per lo sport, soprattutto la gestione degli spostamenti)
- l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.
Zona Gialla –da Capo III– artt. 8 – 31 seguono dal 15 marzo le disposizioni al Capo IV art. 32-36 / Regioni: - |
Zona Arancione - Capo IV – artt. 32 – 36 / Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria. Sicilia |
Zona Rossa – Capo V – artt. 37 – 46 / Regioni: Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., e le P.A. di Bolzano e Trento |
Zona Bianca – Cap II – art. 7 / Regioni: Sardegna |
Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Anche nella fascia del cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri (LINK), ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?
In zona arancione, è consentito lo spostamento tra comuni, per gli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive, Discipline Associate ed enti di Promozione Sportiva (quest'ultimi esclusi in caso di zona rossa).
Per quanto riguarda tutti gli altri atleti, in zona arancione, si conferma infatti che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale,sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi (ripetiamo che non deve esserci un centro sportivo che faccia le vostre stesse attività nel comune di residenza dell'atleta od uno a cui si arrivi prima del vostro nel tragitto). Per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti ricordiamo l'equiparazione del territorio comunale con la fascia circostante di 30 km.
È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone
È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.
È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Si, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.
Si ricorda, ove previsto, il ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
Zona Gialla – Capo III – artt. 8 – 31 / Regioni: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto |
Zona Arancione - Capo IV – artt. 32 – 36 / Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, P. A. di Bolzano, P. A. di Trento, Umbria |
Zona Rossa – Capo V – artt. 37 – 46 / Regioni: Basilicata, Molise |
Zona Bianca – Cap II – art. 7 / Regioni: Sardegna |
Zona Gialla – Capo III – artt. 8 – 31 / Regioni: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto |
Zona Arancione - Capo IV – artt. 32 – 36 / Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, P. A. di Bolzano, P. A. di Trento, Umbria |
Zona Rossa – Capo V – artt. 37 – 46 / Regioni: Basilicata, Molise |
Zona Bianca – Cap II – art. 7 / Regioni: Sardegna |
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19. In pari, data, inoltre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha firmato un decreto con il quale proroga lo stato di emergenza, fino al 30 aprile 2021ed istituisce per la prima volta, la c.d. zona bianca. Le disposizioni del DPCM, invece, saranno operative dal 16 gennaio 2021, fino al 5 marzo 2021. La classificazione delle regioni, avverrà con apposita ordinanza, del Ministro della Salute Speranza, in data 17 gennaio, tenendo presente i criteri già noti degli indici Rt e dell'incidenza dei contagi, anche se si sanno già gli esiti:
Area rossa: provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Sicilia.
Area arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.
Area Gialla: Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.
Per quanto riguarda lo sport, rimangono in vigore i divieti in essere, a seconda delle varie aree (rossa, arancione, gialla) e le deroghe per gli eventi di preminente interesse nazionale.
In questo caso, il CONI, dovrà intervenire, autorizzando i nuovi elenchi degli eventi che verranno trasmessi da FSN/DSA ed EPS e che si svolgeranno fino alla data di scadenza del DPCM (5 marzo 2021).
Possibile apertura degli impianti sciistici a partire dal 15 febbraio, seguendo rigidi protocolli.
Restano in vigore gli orari di coprifuoco e le relative deroghe, il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle in zona gialla (salvo classiche deroghe), fino al 15 febbraio.
Fino al 5 marzo, invece, rimane attiva la regola dello spostam,nto consentito verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, ovvero verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione (zona gialla) o nello stesso comune (zona arancione/rossa) e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel DPCM ed allegati.
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, si informa che l'Ordinanza regionale Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso. Qui le FAQ relative alla stessa ordinanza, aggiornate.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il DL n. 172 del 18 12 2020, intervenendo in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
Nel complesso, ci saranno 10 giorni di zona rossa e 4 di zona arancione.
DATA | SPOSTAMENTI | SPORT | SPOSTAMENTI DEROGHE | SPORT DEROGHE |
19/12/20 | Consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
20/12/20 | Consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
21/12/20 | Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
22/12/20 | Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
23/12/20 | Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
24/12/20 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | Consentiti per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
25/12/20 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
26/12/20 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
27/12/20 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
28/12/20 | Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Consentiti, gli spostamenti, in deroga al divieto, per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. ATTENZIONE: tenere sempre conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze regionali e ordinanze comunali (chiusure accesso traffico ecc.) | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
29/12/20 | Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Consentiti, gli spostamenti, in deroga al divieto, per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. ATTENZIONE: tenere sempre conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze regionali e ordinanze comunali (chiusure accesso traffico ecc.) | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
30/12/20 | Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Consentiti, gli spostamenti, in deroga al divieto, per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. ATTENZIONE: tenere sempre conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze regionali e ordinanze comunali (chiusure accesso traffico ecc.) | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
31/12/20 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
01/01/21 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 7 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
02/01/21 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
03/01/21 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
04/01/21 | Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. | Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. | Consentiti, gli spostamenti, in deroga al divieto, per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. ATTENZIONE: tenere sempre conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze regionali e ordinanze comunali (chiusure accesso traffico ecc.) | Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
05/01/21 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
06/01/21 | Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza | Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. | È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. | E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale). |
Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
Ricordiamo che per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf o scaricabile in calce al presente articolo da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.
Ulteriori disposizioni le trovate qui
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Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. (con autodichiarazione) . E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;
a.6. A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha appena firmato il DPCM del 03 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza Covid.
IL DPCM si caratterizza, rispetto ai precedenti per l'istituzione di un regime di chiusure differenziate a seconda delle fasce di rischio di contagio in essere presso le Regioni, che per comodità sono state definite verdi o gialle ... (con regole meno rigide e una situazione sotto controllo dal punto di vista sanitario), arancioni (con elevato rischio sanitario e regole più inasprite) e rosse (con massimo rischio sanitario e con l'applicazione di lockdown restrittivi).
Resta invece, consentita l'attività motoria "in prossimità della propria abitazione" e con obbligo della mascherina e l'attività sportiva "esclusivamente all'aperto e in forma individuale"
interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
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f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e) , che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori
provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;
Cultura, cinema, teatri, discoteche, sale da ballo, circoli assimilati, sagre, fiere ed eventi analoghi. Fermate tutte le attività.
m ) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ;
Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)
Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi e le competizioni sportive.
Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.
Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto.
Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime
limitazioni sopra riportate.
Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.
Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di
contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).
E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport
di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel
rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.
Di altro tenore, l'ordinanza regionale, firmata dal Presidente Luca Zaia, che va ben oltre le disposizioni del DPCM, consentendo l'apertura degli impianti al chiuso o all'aperto a porte chiuse, per la pratica sportiva individuale di atleti professionisti e non professionisti, in funzione dell'allenamento agonistico. Non è un'apertura al pubblico o all'atleta non agonista.
Al punto 5. Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine. Gli atleti agonisti sono identificati dall'ottenimento di apposito certificato medico per attività sportiva agonistica.
Aperture anche per quanto riguarda l'attività sportiva e motoria generale, nel territorio regionale.
Al punto 4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc..
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto.
Anche qui, riteniamo, con buona fondatezza, che trattasi di attività fatta solo in spazi all'aperto (confermato dal Presidente Zaia), compresi impianti sportivi idonei (vedi golf, tennis, equitazione, tiro con arco). Il tennis in un gonfiabile al chiuso no, in un campo aperto, si. con le dovute precauzioni. Il singolo, si, il doppio no.
Punti di criticità:
- non ancora confermati i criteri di svolgimento delle attività con limitazione dei rischi e le buone pratiche collegate. Il documento del Politecnico di Torino e del CONI, ha valore indicativo e statistico ed è oggetto di valutazione da parte del Comitato Scientifico del Governo. Le definitive linee guida, saranno, probabilmente indicate dal governo e recepite dalle singole federazioni.
- responsabilità civile e penale, in campo ai legali rappresentanti ed agli addetti presenti, in caso di situazioni di contagio, senza avere nessun protocollo ufficiale.
- sostenibilità economica delle attività con i soli singoli atleti agonisti e con il mantenimento della distanza minima di due metri (ad esempio, attenzione che con l'apertura possano venire meno le possibilità di trattare condizioni di favore con i proprietari degli immobili in cui fate attività)
Altri provvedimenti nell'ordinanza:
a) Mascherine
Obbligo di mascherina e guanti o liquido igienizzante. Deroghe per minori sotto i 6 anni, disabili e durante lo svolgimento dell'attività motoria intensa, con obbligo di rimetterle a fine attività o quando si rallenta o si cammina.
b) Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
c) Distanziamento
Un metro per tutti. Due metri nel caso di attività fisica (motoria e sportiva). Nessun distanziamento tra conviventi.
c) Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro, dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.
Le altre norme sono presenti nell'ordinanza in modo chiaro e per quanto non previsto dalla stessa si fa riferimento al DPCM del 26 aprile 2020.
A livello nazionale ricordiamo le Domande Frequenti, presenti nel sito del Governo.
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Nuova ordinanza della regione Veneto, in cui vengono inserite nuove disposizioni:
- è consentito lo spostamento individuale per attività motorie e attività all’aria aperta, anche con bicicletta ed altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora. Con divieto di assembramenti, con obbligo di distanza di un metro tra persone (salvo quelle accompagnate quali minori, disabili e non autosufficienti), utilizzando mascherine, guanti, o comunque garantendo l’igiene.
- è consentito per i residenti in regione, lo spostamento individuare nell’ambito del territorio regionale, per raggiungere le seconde case di proprietà o le imbarcazioni di proprietà, che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
Per il nostro settore, lo sport di base e dilettantistico, non ci sono particolari novità, se non un allentamento sulle distanze da poter percorrere negli allenamenti individuali all'aperto o per l'attività motoria (viene eliminato il concetto di prossimità alla propria abitazione).
Nello specifico, esaminiamo i punti che ci riguardano, premesso che sono vietati gli assembramenti di qualsiasi tipo e rimangono in essere le disposizioni relative agli spostamenti che saranno consentiti, solamente, per motivi lavorativi, situazioni di necessità, salute e per incontrare i congiunti all'interno della propria regione (quindi l'autodichiarazione, con le opportune modifiche, dovrebbe rimanere):
art.1 - lettera f) :non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
art. 1 - lettera g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. ( in linea di massima questo punto riguarderà pochissimi atleti).
art. 1 - lettera u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; ( e quindi, salvo avere atleti di cui alla lettera g), gli allenamenti individuali all'interno dei centri sportivi, palestre, scuole di ballo ecc.., non sono possibili).
Altre nuove misure in breve (per i dettagli alleghiamo, in calce all'articolo il nuovo DPCM completo):
dal 4 maggio
- Divieto di spostamento in altre regioni, salvo per motivi lavorativi, di assoluta urgenza o di salute.
- Aprono parchi e giardini contingentati (ove non fosse possibile la sorveglianza, rimarranno chiusi)
- Cerimonie funebri contingentate (max 15 persone) con mascherine, distanza interpersonale di 1 mt e possibilmente all'aperto
- Aperta attività d asporto permessa a Bar e Ristoranti, senza assembramenti e con consumo a casa.
- Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi chiusi con accesso al pubblico (compreso mezzi pubblici) e all'aperto ove non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro (nb. potranno essere utilizzate le c.d. mascherine di comunità, anche auto prodotte, purché idonee a formare adeguata barriera)
non in decreto, ma annunciati dal Presidente Conte, in conferenza stampa,
dal 18 maggio:
- aperture di musei, biblioteche e mostre e commercio al dettaglio.
dal 1 giugno
- apertura bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri.
da settembre
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Emessa ordinanza, da parte della Regione Veneto al fine di evitare assembramenti e limitare la diffusione del contagio,
Sono chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, in ambito regionale.
Anche andare a piedi o in bicicletta o con altro mezzo sono soggetti alle limitazioni previste dal DPCM del 09 marzo 2020.
Nel caso di attività motoria e/o uscita con animale di compagnia per necessità fisiologiche è consentito lo spostamento dalla residenza/dimora fino al massimo di m.200 con obbligo di documentazione che accerti la propria residenza/dimora,
Alla domenica consentita l'apertura per le sole farmacie, parafarmacie ed edicole.
Molte ordinanze comunali e regionali, seguono lo stesso modus operandi.
Un sito interessante per essere aggionati
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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il Dpcm del 11 marzo 2020 ha introdotto misure più restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
Sono state estese le chiusure al settore commercio e ai servizi della persona, con alcune eccezioni presenti nel decreto, ovvero generi alimentari e di prima necessità.
Il teso del decreto
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299
negli allegati 1 e 2 le attività aperte, che devono mantenere i criteri di distanza e igiene presenti nei precedenti decreti.
Per lo sport e il no profit, rimangono ferme le norme dei precedenti decreti, sotto riportate.
Per tutte le attività non sospese (es. uffici, professionisti, commercialisti ecc...) si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Il monitoraggio e le sanzioni rimangono invariate.
Ricordiamo che gli spostamenti per andare a fare attività sportiva, a livello dilettantistico, non possono essere considerati tra i motivi certificabili nell'autocertificazione.
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In sintesi:
- sono sospesi gli eventi e manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati.
- gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, per allenamenti di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da parte del CONI e delle Federazioni riconosciute dallo stesso, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. Obbligatoria la presenza di proprio personale medico tenuto al controllo degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e degli accompagnatori.
- gli eventi internazionali svolti in Italia, saranno a porte chiuse o all'aperto sempre senza presenza di pubblico. Anche in questo caso obbligatoria la presenza di proprio personale medico tenuto al controllo degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e degli accompagnatori.
- attività sportive e motorie svolte all'aperto: sono ammesse a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Al governo è stato chiesto di intervenire con un apposito decreto che prenda il posto di quello attualmente in corso di validità.
Il CONI chiede, inoltre, alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori.
Viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.
Al fine del contenimento del contagio, sono state emanate le misure più restrittive per la regione Lombardia, e 11 province in altre 3 regioni tra cui nel Veneto: Padova, Venezia e Treviso. (decreto in pdf allegato), valide fino al 3 aprile 2020.
Per il nostro settore nelle zone rosse:
- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento per i soli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. (quindi gli agonisti non professionisti o atleti di categoria assoluta sono esclusi e rientrano nelle successive norme dello sport di base)
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (salvo erogazioni di prestazioni di assistenza sanitaria essenziale), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (circoli, scuole musica, ecc..)
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi, quelli di carattere culturale, sportivo, religioso e fieristico, Vengono sospese tutte le attività, nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati
- sono sospesi i corsi di formazione e le attività formative di ogni genere (tranne quelli a distanza es: e-learning)
- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia (anche asili privati)
Per le aree non in zona rossa, rimangono valide le disposizioni di cui all'aggiornamento precedente del 05 marzo 2020, sotto riportato.
Altra disposizione importante, per le aree in zona rossa è quella di evitare gli spostamenti in entrata, in uscita ed all'interno dei territori, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (deve essere giustificabile che non hai alternativa allo spostamento ndr) o situazioni di necessità legati a motivi di salute.
Ricordiamo che il mancato rispetto delle norme farà applicare quanto disposto dal articolo n. 650 del Codice Penale ai sensi del quale: " chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecento sei euro”
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1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di
allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano.
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati.Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto v(zona rossa ndr). È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
Per il nostro settore, secondo tale documento, non saranno ricomprese le attività che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti).
La circolare, inoltre, precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo e gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre, pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) e (ATTENZIONE) tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone.
- hanno lasciato generico il concetto di concentrazioni di persone, per cui se, toccando ferro ed amuleti vari, succede qualcosa, incapperete ugualmente in una serie di problematiche giuridiche penali e civilistiche (secondo voi una persona danneggiata, che può dimostrare di aver preso il virus nella vostra struttura, ove vige un'ordinanza e il concetto di concentrazione di persone, non vi farà causa?)
- nessun assicurazione sportiva pagherà una patologia (che non è un infortunio) e sulla certificazione medica....potremmo aprire un dibattito