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In questa sezione potete trovare le gallery delle edizioni e delle attività passate, oltre che l'archivio news ed eventi fino al 20 maggio 2022

Da quella data è disponibile il nuovo sito www.dolympics.it , pieno di novità e funzionalità. Buona navigazione.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con proprio decreto ha introdotto le nuove regole legata al Green Pass e prorogato i termini dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

Vengono, altresì,  modificati i parametri per la classificazione delle regioni o dei territori in base all'andamento epidemiologico.

I nuovi criteri di valutazione del livello di rischio si basano su percentuali di occupazione di posti letto e terapie intensive nel sistema ospedaliero, nello specifico, nei territori si devono verificare alternativamente:

 

ZONA BIANCA
1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15%;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10%

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ZONA GIALLA
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella zona bianca;
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella zona bianca:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30%;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20% 

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ZONA ARANCIONE

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere precedenti e succcessive classificazioni.

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30%;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 20% 

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ZONA ROSSA

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30% 

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I dati, andranno comunicati, dalle regioni alla Cabina di regia istituita dal governo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

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CERTIFICAZIONI VERDI (GREEN PASS)

Con decorrenza 6 agosto 2021, diventa operativa la certificazione verde (Green Pass).

Certificazioni verdi COVID-19  (art.  9 DL 22/04/2021 n. 52)

Sono certificazioni verdi COVID-19 (in formato cartaceo o digitale): le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ciclo completo  (validità 9 mesi - con 1 dose la validità è fino alla scadenza della data del richiamo) ;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi),
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore)

La certificazione, ovviamente, cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 (anche se vaccinati ndr).

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Sono obbligatorie per accedere, in zona bianca a (il riferimento agli articolo è per il DL 22/40/2021 n. 52):

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, (di cui all’articolo 5) ;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre ( di cui all’articolo 5-bis );

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

Ovviamente, come nei precedenti decreti, il concetto di palestra è da considerarsi in senso ampio, come locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizî atletici o ginnici (quindi anche la scuola di danza, il dojo di arti marziali ecc.). Inoltre lo stesso concetto è indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogante le  attività motorie o sportive.

Le disposizioni legate al Green Pass,  si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività sopra citate. siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Soggetti esclusi:

a) soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (green pass obbligo a partire dai 12 anni).

b) soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Controllo delle certificazioni: 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 (sopra citate) sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Per la verifica esiste una apposita APP denominata Verifica C19 che sarà installata, gratuitamente, su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore (per questioni di privacy).

Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività  per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati, possono (devono ndr) effettuare la verifica.

Come avviene la verifica?

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Suggeriamo di stilare, per gli utenti abituali, un elenco dei nominativi con la scadenza del Green Pass (esempio con file excel).

 MANUALE SCARICABILE (Circolare Ministero Salute + Manuale APP)

SCARICA L'APP

APPSTORE 

iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di iPhone che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S.

PLAYSTORE

Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.

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Operatori sportivi 

Tutti coloro che vogliono accedere alle palestre devono avere il Green Pass, a maggior ragione, gli operatori sportivi (istruttori, tecnici, dirigenti ecc..) che frequentano i locali sono obbligati ad avere il Green Pass in corso di validità.

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Eventi Sportivi

Vegono modificate le capienze degli stadi e dei palazzetti dello sport nelle varie fasce di rischio per le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale nell'ordinamento sportivo CONI e CIP. 

Zona bianca: capienza consentita non superiore al 50 % di quella massima autorizzata per impianti all’aperto e al 30 % per gli impianti al chiuso.

Zona gialla : capienza consentita non superiore al 25 % di quella massima autorizzata con il numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Ovviamente rimangono validi tutti i protocolli in vigore, dal tracciamento al distanziamento, all'utilizzo dei dispositivi di protezione, misurazione temperatura ecc.. ecc.. 

Le stesse norme sono valide per gli eventi spettacolistici, sale teatrali ecc..

Trasferimenti

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.

Dal 6 agosto la Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

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Altre misure non correlate al Green Pass:

Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

L'articolo, vista la complessità e la variabilità degli argomenti, può essere oggetto di aggiornamenti. 

Inseriremo in allegato il decreto, non appena sarà pubblicato ufficialmente in G.U.

BY CSA NAZIONALE

 

Allegati:
Scarica questo file (GU1752021-5-11.pdf)Estratto GU 175 2021 - DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105[Estratto GU 175 2021 - DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105]1605 kB

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