Archivi

In questa sezione potete trovare le gallery delle edizioni e delle attività passate, oltre che l'archivio news ed eventi fino al 20 maggio 2022

Da quella data è disponibile il nuovo sito www.dolympics.it , pieno di novità e funzionalità. Buona navigazione.

Allegati:
Scarica questo file (-1344701768.pdf)Linee indirizzo Ulss 3 - Serenissima[Linee indirizzo Ulss 3 - Serenissima]191 kB
Scarica questo file (-1907867616.pdf)Scheda Covid-19 Ulss 3[ Informazioni sul virus e precauzioni ]382 kB
Scarica questo file (Autodichiarazione_COVID aggiuntiva.pdf)Autodichiarazione aggiuntiva genitori [Autodichiarazione aggiuntiva genitori - impegni operativi ]80 kB
Scarica questo file (Chiarimenti mensa 5.6.2020.pdf)Chiarimenti Regione Veneto su mensa e merende[Chiarimenti Regione Veneto su mensa e merende]155 kB
Scarica questo file (dichiarazione possesso requisiti e progetto.pdf)Dichiarazione possesso requisiti[Dichiarazione possesso requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio covid-19 da inviare al Comune di Dolo. ]164 kB
Scarica questo file (Domanda patrocinio con contributo.docx)Domanda di Patrocinio[Domanda di patrocinio modificabile - Comune di Dolo]8 kB
Scarica questo file (instruction_1371_it-compresso.pdf)Brochure corretto lavaggio mani[ Brochure corretto lavaggio mani - Governo ]575 kB
Scarica questo file (linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria (2)-compresso.pdf)Linee Guida del Governo sullo Sport di base[Linee Guida del Governo sullo Sport di base e attività motoria, da integrare con le altre linee guida, soprattutto nel momento del gesto atletico o motorio. ]1409 kB
Scarica questo file (Linee-Guida.pdf)Linee Guida Governo 15 05 2020[Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia]532 kB
Scarica questo file (locandina-18-maggio.pdf)Locandina lo Sport riparte in sicurezza[Locandina lo Sport riparte in sicurezza]1985 kB
Scarica questo file (OPGR_59_2020_Allegato2_422301.pdf)Linee Guida Regione Veneto - \[Regione Veneto Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anniInterventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 agg 13 giu 2020]4403 kB
Scarica questo file (Patto di responabilità reciproca.pdf)Patto di responsabilità reciproca[Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio del Centro Estivo e le famiglie dei bambini iscritti, come da Linee Guida allegato 2 dell'ordinanza n.55 /2020 della Regione Veneto. ]60 kB
Scarica questo file (Procedura Bonus Centri Estivi.pdf)Procedura Bonus Centri Estivi[Misura a sostegno - indicazioni operative]65 kB
Scarica questo file (Registropulizie.pdf)Registro Pulizie e Sanitificazioni [Registro Pulizie e Sanitificazioni giornaliere a cui aggiungere le schede prodotto. ]40 kB

Autodichiarazione spostamenti aggiornato 24-10-2020  (file pdf compilabile)

ATTENZIONE NUOVO MODELLO DA UTILIZZARE

 

Allegati:
Scarica questo file (modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf)Autodchiarazione editabile [Autodichiarazione editabile per gli spostamenti]626 kB

Ecco le raccomandazioni in termini di misure igienico sanitarie delle autorità e del FMSI riguardanti lo sport, utili anche per la futura ripresa.

Misure igienico-sanitarie:
 
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 
c) evitare abbracci e strette di mano;
 
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
  
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
 
come potete intuire, per le attività sportive di base e  una delle condizioni per lo svolgimento delle attività è il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, mentre per le attività agonistiche le condizioni sono le porte chiuse e la presenza di medico che faccia controlli idonei.
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 
Suggerimenti di buone pratiche,  da parte della Federazione Medici Sportivi Italiani (FMSI), per la riduzione del virus (valide secondo noi come norme di igiene anche per la normale operatività).
 
Alcuni esempi di buone pratiche al fine di tutelare la salute dei partecipanti:
- far  indossare abbigliamento e scarpe puliti da utilizzare solo in palestra;
- ridurre i tempi di permanenza negli spogliatoi 
- prediligere attività motoria che riduca il contatto fisico (es. preparazione atletica)
- far riporre oggetti e indumenti personali velocemente nelle borse evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi
- far rimanere a casa gli atleti e soci raffreddati o influenzati (tosse, raffreddore o febbre, mal di gola, dolori muscolari)
- vietare assolutamente il consumo di cibo negli spogliatoi e indicare di non bere dalla stessa bottiglia
- indicare di non scambiare abbigliamento o oggetti con i compagni
- far gettare subito dopo l'uso negli appositi contenitori fazzoletti o cerotti utilizzati
- lavarsi le mani prima e dopo la lezione
- indicare di  evitare di toccarsi naso, bocca e occhi
- indicare di coprirsi con un fazzoletto monouso o con il braccio la bocca e il naso qualora si tossisca o starnutisca.
Le suddette indicazioni sono dettate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, dai Medici Federali e da esperti infettivologi.
 
Allegati:
Scarica questo file (Suggerimenti_FMSI-Coronavirus_rev.2020.02.28.pdf)Buone pratiche FMSI[Buone pratiche FMSI]132 kB
AGGIORNAMENTO DEL 13/03/2021
Dopo l'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, la nuova mappa delle regioni si colora principalmente di rosso. L'ordinanza è uscita in concomitanza, con il nuovo Decreto Legge del Cdm, in materia emergenziale, che implementa le misure presenti nel DPCM e mette in previsione alcune misure economiche a favore dei genitori per congedi e bonus baby-sitting, fino al  30 giugno 2021.
Il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:
  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;  (quindi per lo sport, soprattutto la gestione degli spostamenti)
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.
Di seguito,  i colori delle regioni e i riferimenti del DPCM.  Evidenziamo solo le norme in zona rossa, in quanto la maggior parte delle regioni è passata in questo colore. Per le altre norme, relative agli altri colori è sufficiente scorrere questo articolo e visionare le precedenti indicazioni. 
 

Zona Gialla –da  Capo III– artt. 8 – 31  seguono dal 15 marzo le disposizioni al Capo IV art. 32-36 / Regioni: - 

 

Zona Arancione - Capo IV – artt. 32 – 36 / Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria. Sicilia

 

Zona Rossa – Capo V – artt. 37 – 46 /  Regioni: Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia,  Veneto, Friuli V.G., e le P.A. di Bolzano e Trento

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Possibile il transito, sempre con autocertifcazione, per raggiungere territori senza restrizioni da zona rossa.
Attività motoria e attività sportiva (art.41)
Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospeseATTENZIONE: Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (quindi anche quelli di interesse nazionale e ovviamente i relativi allenamenti). 
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
 

Zona Bianca – Cap II – art. 7 / Regioni: Sardegna

 
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AGGIORNAMENTO DEL 05/03/2021
In attesa dell'ordinanza, il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha confermato ufficialmente al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che da lunedì, il territorio passerà in arancione.
Le attività sportive, ricreative, culturali nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (zona gialla). Sotto questo aspetto non cambia nulla.
Bisogna, però, tenere conto delle maggiori restrizioni per gli spostamenti, per gli atleti e partecipanti.
In relazione a questa variabile non di poco conto, ci possiamo attenere alle FAQ del Dipartimento dello Sport del Governo, aggiornate al 19 gennaio (possibili di eventuali cambiamenti ndr)
Infine, bisognerà tenere conto, di eventuali ordinanze regionali, più restrittive, in caso di peggioramento dei contagi (es. Lombardia fino a ieri, in "arancione scuro").
Fino al 06 aprile 2021, in area arancione, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00 (cd. "coprifuoco"), nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. 
Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 
Anche nella fascia del cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
 
È possibile recarsi in comune diverso per frequentare poter praticare attività motoria o un’attività sportiva non disponibile nel proprio comune di residenza? 

Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri (LINK), ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

In zona arancione, è consentito lo spostamento tra comuni, per gli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive, Discipline Associate ed enti di Promozione Sportiva (quest'ultimi esclusi in caso di zona rossa). 

Per quanto riguarda tutti gli altri atleti, in zona arancione, si conferma infatti che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale,sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi (ripetiamo che non deve esserci un centro sportivo che faccia le vostre stesse attività nel comune di residenza dell'atleta od uno a cui si arrivi prima del vostro nel tragitto). Per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti ricordiamo l'equiparazione del territorio comunale con la fascia circostante di 30 km.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
 
Posso utilizzare la bicicletta?
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
 
L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.

È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Si, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.

Si ricorda, ove previsto, il ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

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AGGIORNAMENTO DEL 02/03/2021
Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), che sarà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021.
Restano i divieti di spostamento tra le Regioni, fino al 27 marzo p.v. e mantenuto il "coprifuoco" dalle 22 alle 5  (fatte salve le consuete situazioni di necessità ndr).
Le Regioni o i Comuni, con apposite ordinanze, sentito il parere del CTS, inasprire le misure restrittive.
Ferme le disposizioni generali (distanziamento, uso mascherine ecc..) di cui al Capo I, dal Capo II al Capo V vengono inserite le regole e le restrizioni a seconda della zona. Ecco cosa si può fare, relativamente al nostro settore sportivo e alle attività sociali e culturali. 
 

Zona Gialla – Capo III – artt. 8 – 31  / Regioni: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto

 
Attività motoria  e sportiva (art.17) 
Consentita all'aperto, anche in aree attrezzate e pubbliche. Distanze: metri 2 per attività sportiva, 1 metro per altra attività, salvo per accompagnatori di minori, disabili o persone non autosufficienti.
Palestre, piscine e centri sportivi chiusi. Le attività all'aperto presso i centri sportivi sono consentite seguendo i protocolli (distanziamento, no uso spogliatoi, no assembramenti)
Possibile l'attività nei predetti centri per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Sport di contatto sospeso, fatto salvo di quanto disposto in materia di competizioni sportive di rilevanza nazionale.
Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Competizioni sportive di interesse nazionale (Art. 18)
Rimangono consentite le competizioni sportive di preminente interesse nazionale sia a porte chiuse che all'aperto, senza presenza di pubblico.
Sono consentite le sessioni di allenamento dei partecipanti alle competizioni, se muniti di tessera agonistica (e certificazione medica relativa), nel rispetto dei protocolli del proprio organismo affiliante o della FSN/DSA di riferimento.  Vedi FOCUS aggiornato
Impianti nei comprensori sciistici (art.19)
Gli impianti restano chiusi al pubblico. Aperti in parte per atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale, per lo svolgimento di allenamenti e gare. Aperti per lo svolgimento delle prove di abilitazione per la professione di maestro di sci.
Centri culturali, centri sociali e ricreativi (art.16)
Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni (art.13)
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, riunioni quindi anche le assemblee, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Spettacoli aperti al pubblico (art.15)
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
Attività con minori (art.20)
È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.
 

Zona Arancione - Capo IV – artt. 32 – 36 / Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, P. A. di Bolzano, P. A. di Trento, Umbria

Maggiori restrizioni per gli spostamenti (livello comunale e non più regionale), salvo le solite necessità e con le regole già conosciute anche in relazione alla grandezza dei centri abitati.
Spettacoli aperti al pubblico (art.36) 
Sospesi.
Per le attività sportive, ricreative, culturali nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (zona gialla)
 

Zona Rossa – Capo V – artt. 37 – 46 /  Regioni: Basilicata, Molise

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Possibile il transito, sempre con autocertifcazione, per raggiungere territori senza restrizioni da zona rossa.
Attività motoria e attività sportiva (art.41)
Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospeseSono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (quindi anche quelli di interesse nazionale e ovviamente i relativi allenamenti). 
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
 

Zona Bianca – Cap II – art. 7 / Regioni: Sardegna

Cessano le restrizioni della zona gialla. Restano attive le disposizioni generali e le norme da seguire a livello personale (distanziamenti, mascherine ecc), ma non tutte le attività vengono comunque aperte, nell'ottica di evitare assembramenti. Rimane, infatti, inibita la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
 
In calce al presente articolo è scaricabile il DPCM, mentre gli allegati sono presenti in questo link
 
Comunicato stampa reperibile QUI
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AGGIORNAMENTO DEL 27/02/2021
In attesa dell'imminente DPCM, atto amministrativo collegato al Decreto Legge del 23 febbraio n.15, che ha disposto la prosecuzione dei divieti di spostamento tra le Regioni, fino al 27 marzo p.v. (fatte salve le consuete situazioni di necessità ndr) e mantenuto il "coprifuoco" dalle 22 alle 5, il Ministro della Salute Speranza, in data di ieri ha emanato una serie di ordinanze che cambiano la mappa della classificazione delle regioni. La novità assoluta è che la Sardegna è la prima regione ad essere classificata zona bianca, ma questa classificazione, come ha ricordato il governatore della regione Solinas, non è un "liberi tutti". 
Infatti non solo restano sempre attive le norme da seguire a livello personale (distanziamenti, mascherine ecc), ma non tutte le attività vengono comunque aperte, nell'ottica di evitare assembramenti.
 
La bozza del nuovo DPCM, che sta circolando, sicuramente risulta essere più ordinata e sintetica, rispetto alle precedenti. Non appena il testo sarà definitivo, analizzeremo le norme che riguardano il nostro settore, anche se premettiamo che non ci saranno grandi cambiamenti.
 

Zona Gialla – Capo III – artt. 8 – 31  / Regioni: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto

 

Zona Arancione - Capo IV – artt. 32 – 36 / Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, P. A. di Bolzano, P. A. di Trento, Umbria

 

Zona Rossa – Capo V – artt. 37 – 46 /  Regioni: Basilicata, Molise

 

Zona Bianca – Cap II – art. 7 / Regioni: Sardegna

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AGGIORNAMENTO DEL 15 GENNAIO 2021

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19.  In pari, data, inoltre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha firmato un decreto con il quale proroga lo stato di emergenza, fino al 30 aprile 2021ed istituisce per la prima volta, la c.d. zona bianca. Le disposizioni del DPCM, invece, saranno operative dal 16 gennaio 2021, fino al 5 marzo 2021. La classificazione delle regioni, avverrà con apposita ordinanza, del Ministro della Salute Speranza, in data 17 gennaio, tenendo presente i criteri già noti degli indici Rt e dell'incidenza dei contagi, anche se si sanno già gli esiti:  

Area rossa: provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Sicilia.

Area arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Area Gialla: Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

Per quanto riguarda lo sport, rimangono in vigore i divieti in essere, a seconda delle varie aree (rossa, arancione, gialla) e le deroghe per gli eventi di preminente interesse nazionale.

In questo caso, il CONI, dovrà intervenire, autorizzando i nuovi elenchi degli eventi che verranno trasmessi da FSN/DSA ed EPS e che si svolgeranno fino alla data di scadenza del DPCM (5 marzo 2021).

Possibile apertura degli impianti sciistici a partire dal 15 febbraio, seguendo rigidi protocolli. 

Restano in vigore gli orari di coprifuoco e le relative deroghe, il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle in zona gialla (salvo classiche deroghe), fino al 15 febbraio.

Fino al 5 marzo, invece, rimane attiva la regola dello spostam,nto consentito verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, ovvero verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione (zona gialla) o nello stesso comune (zona arancione/rossa) e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel DPCM ed allegati. 

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 06 GENNAIO 2021
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 4 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge "ponte" che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 7 al 15 gennaio. Il 31 gennaio, inoltre, scadrà, anche lo stato di emergenza, per il quale si ipotizza una proroga a fine luglio. Non ci sono novità per il settore sportivo.
Sintetizziamo le disposizioni:
7-15 gennaio (indipendentemente dal colore) : divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
7-8 gennaio (zona gialla rafforzata): Oltre a quanto sopra, è vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00 del mattino,salvo comprovati motividi lavoro,salute e necessità. Negozi aperti e limitazioni a ristorantiìì, aperti in fascia oraria 5-18. Si mantengono le regole per asporto e consegna domicilio. 
9-10 gennaio: (zona arancione) Oltre a quanto indicato inizialmente, è vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00 del mattino con restrizioni anche a livello comunale, vietando quindi gli spostamenti tra comuni, con deroga per i residenti dei Comuni, con popolazione fino a 5.000 ab. (spostamento massimo raggio 30 km e divieto di andare nel capoluogo di provincia). Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sospese le attività di ristorazione e bar, con le classiche deroghe per l'asporto e la consegna a domicilio. Negozi aperti, tranne nei weekend all'interno dei centri commerciali e con le deroghe consentite per le attività essenziali (alimentari, farmacie, ecc..)
dall'11 gennaio: verrà effettuata la suddivisione in fasce (gialla, arancione, rossa) sulla base delle indicazioni del CTS. Scuola con DAD al 50% nelle scuole secondarie, tranne nelle Regioni Veneto, Friuli V.G e Marche che con apposita ordinanza hanno prorogato la DAD fino al 31 gennaio.
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO II - 19 DICEMBRE 2020

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, si informa che l'Ordinanza regionale Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso. Qui le FAQ relative alla stessa ordinanza, aggiornate.

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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 19 DICEMBRE 2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il DL n. 172 del 18 12 2020, intervenendo in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

Nel complesso, ci saranno 10 giorni di zona rossa e 4 di zona arancione.

Nel periodo sempre vietato ogni spostamento tra regioni e P.Aut., compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione.
Ci siamo limitati, per modo di dire, vista la complessità delle norme, ad una tavola sinottica, nella quale, vengono compresi gli spostamenti e le attività sportive.
Ovviamente la tavola sinottica, riassumendo, non può contenere una comunicazione dettagliata e a seconda delle casistiche, quindi per ulteriori disposizioni, fate riferimento al DPCM del 3 dicembre, al DL n. 172/2020, al DL n.158/2020 e alle slide del Governo e le FAQ o alle informazioni nel presente articolo, durante i vari aggiornamenti.  Ricordiamo, inoltre, che il modello di autocertifcazione è disponibile in calce all'articolo.
 Ricordiamo che la didattica a distanza, per quanto disposto dall'ultimo DPCM ( non entriamo nel merito di altre disposizioni fiscali ecc), per i corsi privati, è sempre consentita.
TAVOLA SINOTTICA (ATTENZIONE: incrociate, sempre, i divieti e le deroghe delle attività sportive, con i divieti / deroghe degli spostamenti)
La tavola sinottica è anche scaricabile in pdf, in calce all'articolo, se la visione negli smartphone diventasse complicata.
DATA SPOSTAMENTI SPORT SPOSTAMENTI DEROGHE SPORT DEROGHE
19/12/20 Consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
20/12/20 Consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
21/12/20 Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
22/12/20 Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
23/12/20 Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le Regioni. Nella Regione Veneto, dopo le ore 14 non sono ammessi spostamenti tra comuni. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Regione Veneto: consentiti gli spostamenti per provate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni. E’ sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, all’interno della regione, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida. Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori. Altre Regioni: tenere conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze. Per tutti: tenere conto anche delle ordinanze comunali. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
24/12/20 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. Consentiti per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
25/12/20 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
26/12/20 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
27/12/20 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
28/12/20 Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Consentiti, gli spostamenti, in deroga al divieto, per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. ATTENZIONE: tenere sempre conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze regionali e ordinanze comunali (chiusure accesso traffico ecc.) Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
29/12/20 Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Consentiti, gli spostamenti, in deroga al divieto, per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. ATTENZIONE: tenere sempre conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze regionali e ordinanze comunali (chiusure accesso traffico ecc.) Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
30/12/20 Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Consentiti, gli spostamenti, in deroga al divieto, per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. ATTENZIONE: tenere sempre conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze regionali e ordinanze comunali (chiusure accesso traffico ecc.) Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
31/12/20 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
01/01/21 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 7 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
02/01/21 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
03/01/21 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
04/01/21 Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Le attività svolte all’interno di centri sportivi,palestre, piscine, sono sospese. Gli spogliatoi sono sempre interdetti, anche nei centri sportivi che svolgono attività all’aperto. Sport di contatto vietati salvo quanto in deroga. Consentiti, gli spostamenti, in deroga al divieto, per motivi di necessità, lavoro, salute. Consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. ATTENZIONE: tenere sempre conto di eventuali limitazioni dettate da ordinanze regionali e ordinanze comunali (chiusure accesso traffico ecc.) Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto , mantenendo il distanziamento sociale di m.2 anche pressi i centri sportivi, senza alcun assembramento. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
05/01/21 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
06/01/21 Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza Le attività svolte nei centri sportivi, anche all’aperto, sono sospese e sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sospesi gli sport di contatto. È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Rimangono consentite le attività di cui al comma 10 lettera e) del DPCM del 03 dicembre 2020 (eventi di preminente interesse nazionale).
 
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 17 DICEMBRE 2020
In attesa delle nuove disposizioni del Governo, per questo periodo di festività, il Presidente delle Regione Zaia, ha emanato, l'ordinanza n.169 del 17/12/2020 con delle restrizioni sugli spostamenti, legati ai confini comunali, in determinate fasce orarie.
Nello specifico, dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attivita' non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
Prima delle 14 , di ogni giorno, della periodo temporale indicato, quindi, è possibile lo spostamento tra comuni.
Deroghe
Oltre a quelle principali già indicate da inserire nelle autocertificazioni collegate a spostamenti oltre la fascia oraria consentita (lavoro, salute, studio, necessità), è sempre possibile spostarsi per ususfruire dei servizi alla persona (lavanderie, centri estetici, parrucchieri ecc), per la partecipazione a matrimoni e funerali, per spostamenti collegati a viaggi ed accompagnamenti, per il raggiungimento della seconda casa, mantenendo sempre il rispetto delle linee guida.

Sono sempre possibili, inoltre, gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

Ricordiamo che per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf  o scaricabile in calce al presente articolo da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

Ulteriori disposizioni le trovate qui

 
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 05 DICEMBRE 2020
Da una attenta rilettura dell'art.1 comma e) , ci risulta che vengono consentiti solo gli eventi e le competizioni di preminente interesse nazionale di livello agonistico .
Gli allenamenti, vengono aperti ai soli atleti muniti di tessera agonistica e partecipanti alle competizioni sopra citate.
Qualora, l'organismo affiliante prevedesse la tessera agonistica (non così scontata tale previsione negli EPS), si dovrà, in ogni caso, sicuramente tenere conto del tipo di certificazione sanitaria dell'atleta che dovrà essere, obbligatoriamente, ai fini della partecipazione, di tipo agonistico ai sensi del DM del 18 febbraio 1982.
Confermate, per il resto, le misure del DPCM precedente.           
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 04 DICEMBRE 2020
Emanato il nuovo DPCM del 03 dicembre, con il quale si confermano i limiti di spostamento, già comunicati con il DL 158 del 2 dicembre. 
Aggiornati anche gli orari di coprifuoco per il 31 dicembre (dalle 22 alle 7), fermo restante per gli altri giorni dalle 22 fino alle 5.
Diverse le scadenze riguardanti l'efficacia delle misure.
Ricapitoliamo:
- Limiti degli spostamenti tra Comuni: solo nei giorni 25-26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021.
- Limiti degli spostamenti tra Regioni: fino al 6 gennaio 2021
- Attuali  Classificazioni zone rosse, arancioni e gialle delle Regioni: fino al 6 dicembre 2021 ed in attesa di nuova eventuale ordinanza.
- DPCM, comprese le regole sportive : 15 gennaio 2021
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 03 DICEMBRE 2020
Pubblicato in G.U. il nuovo DL n.158 del 2 dicembre 2020, nel quale viene aumentata l'efficacia temporale dei futuri DPCM, aumentando il vecchio limite di 30 giorni a 50 giorni. 
Il decreto, inoltre, interviene sugli spostamenti, durante il periodo delle festività natalizie. 
 

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. (con autodichiarazione) . E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Restano possiibli, ulteriori misure tramite appositi DPCM.
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 13 NOVEMBRE 2020
Emessa ordinanza del Presidente Regionale Luca Zaia (nr. 151), le cui misure sono valevoli dalle ore 24:00 del 13 novembre fino, salvo proroga, al 22  novembre p.v.
Ci interessano alcune  misure di carattere generale:
a.1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione (quindi anche negli uffici, reception ecc...) , a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;

a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;

a.6. A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

Per le altre restrizioni ed indicazioni, rimandiamo all'ordinanza citata
ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 04 NOVEMBRE 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha appena firmato il DPCM del 03 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza Covid.
IL DPCM si caratterizza, rispetto ai precedenti per l'istituzione di un regime di chiusure differenziate a seconda delle fasce di rischio di contagio in essere presso le Regioni, che per comodità sono state definite verdi o gialle ... (con regole meno rigide e una situazione sotto controllo dal punto di vista sanitario), arancioni (con elevato rischio sanitario e regole più inasprite) e rosse (con massimo rischio sanitario e con l'applicazione di lockdown restrittivi).
Le norme saranno in vigore da domani 5 novembre a giovedì 3 dicembre, prorogando, quindi di una decina di giorni la precedente scadenza.
Per il mondo sportivo e ricreativo nella aree verdi (o gialle da ultime indicazioni) ed arancioni non cambia di fatto nulla, in quanto già colpito da provvedimenti limitativi o di chiusura, salvo il fatto che da domani, le manifestazioni nazionali promosse da FSN/DSA ed EPS dovranno essere confermate con provvedimento ufficiale del CONI o del CIP. 
Solo nel caso in cui la Regione di riferimento venisse considerata area rossa,  tutte le attività sportive, sia chiuse che all'aperto, compresi allenamenti di qualsiasi tipo svolti nei centri sportivi, competizioni ed eventi di cui alle lettere f) e g)  dell'art. 1 punto 9 verrebbero sospese.

Resta invece, consentita l'attività motoria "in prossimità della propria abitazione" e con obbligo della mascherina e l'attività sportiva "esclusivamente all'aperto e in forma individuale"

In tutto il territorio nazionale, inoltre, vigerà il "coprifuoco" dalle 22 alle 5 di mattina per gli spostamenti, che non siano emergenze lavorative o sanitarie, su cui è prevista la ormai famosa autocertificazione.
Formazione: salvo alcuni rari casi (corsi medicina generale ecc), i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza (attenzione per quanto riguarda le iniziative formative sportive alla copertura assicurativa e alla presunzione di commercialità della stessa).
Le altre misure e le restrizioni agli spostamenti a seconda dell'area di rischio sono disponibili nel DPCM e negli allegati .
ATTENZIONE AGGIORNAMENTO II - DEL  25 OTTOBRE 2020
Apportate alcune significative modifiche alla prima bozza intercorsa in data odierna.
Di fatto autorizzati in modo inequivocabile gli eventi, le competizioni di interesse nazionale e i  realtivi allenamenti di atleti partecipanti a tali manifestazioni. Sospesi gli altri.
Le palestre, scuole di ballo, centri natatori, piscine e centri dove si fa sport di contatto restano chiusi. L'attività motoria e sportiva di base con il dovuto distanziamento e senza assembramenti può essere fatta all'aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Quindi, se ne avete la possibilità, potete fare questo tipo di attività solo all'aperto, presso un'area di vostra gestione. Le attività presso i parchi sono accessibili in maniera individuale non organizzata (ratio norma).
ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 25 OTTOBRE 2020
Solitamente non pubblichiamo le nostre analisi su bozze del DPCM. Questa volta vista l'importanza e la rilevanza delle indicazioni inserite in un contesto difficile che andremo ad affrontare, faremo un'eccezione (nel caso le variazioni saranno oggetto di pronta comunicazione). Decorrenza dal 26 ottobre fino al 24 novembre p.v. .
Partiamo dal presupposto che la bozza è stata pubblicata, anticipatamente, da Il Sole 24 ore, quotidiano di assoluta serietà e che il muro alzato dalle Regioni, per ridurre le chiusure, non ha riguardato, purtroppo il mondo dello sport e del sociale, ritenuto per l'ennesima volta non essenziale.
Una beffa per il nostro settore, che da evidenze scientifiche, grazie alla diligenza dei gestori degli impianti e presidenti delle associazioni nel seguire i rigidi protocolli imposti, non è mai stato fonte di focolai, con un incidenza dei contagiati inferiore all'1%.
Fatta questa doverosa premessa, cerchiamo di analizzare i punti che ci riguardano all'art.1 comma 6 :
Nulla cambia per lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto in forma individuale:
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
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Stop a tutti gli eventi dilettantistici, amatoriali e di base. Restano autorizzate le competizioni nazionali ed internazionali, nell'ambito dell'ordinamento sportivo e promosse dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Autorizzati anche nello stesso ambito gli allenamenti degli atleti agonisti che partecipano a tali competizioni. Il tutto deve essere svolto a porte chiuse o in assenza di pubblico, se svolti all'aperto.
Ripristinata, rispetto alla prima bozza, la presenza degli EPS.
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
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Chiusura per le palestre, piscine e centri natatori. Viene consentita l'attività motoria e sportiva di base, che non faccia parte dell'elenco degli sport di contatto individuati dal Decreto del Ministero dello Sport del 13 ottobre 2020. Tale attività deve essere fatta nel rispetto delle Linee Guida emanta in data 22 ottobre dall'Ufficio per lo Sport e seguendo tutti i protocolli in vigore emessi dalle diverse istituzioni competenti.
Sospese anche tutte le attività dei circoli culturali e sociali.
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
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Lo sport di contatto è di fatto vietato. Le uniche eccezioni riguardano lo svolgimento di competizioni a livello nazionale e nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nonché gli allenamenti degli agonisti per tali competizioni, sempre rispettando i protocolli e a porte chiuse e/o assenza di pubblico.
L'elenco degli sport di contatto, come detto è stato pubblicato con il Decreto del Ministero dello Sport del 13 ottobre 2020. 
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e)  in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, , lo svolgimento degli sport di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludicoamatoriale;
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Restano inviariate le indicazioni per la partecipazione di atleti, giudici e tecnici provenienti da altri Paesi, per lo svolgimento di gare internazionali, organizzate sul nostro territorio.
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e) , che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori
provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;
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Cultura, cinema, teatri, discoteche, sale da ballo, circoli assimilati, sagre, fiere ed eventi analoghi. Fermate tutte le attività.
m ) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ;
n) "estratto" restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso... (omissis)
Vengono sospese anche le ferie di rilevanza nazionale ed internazionale.
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Le assemblee dei soci o del consiglio direttivo, in questo periodo sono consentite solo con modalità a distanza (tramite le piattaforme on-line).
 
NB: Abbiamo aggiornato l'archivio cronologico dei decreti e delle ordinanze, allegato in calce all'articolo.
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 24 OTTOBRE 2020
Il Viminale ha pubblicato il nuovo modello di autocertificazione, allegato in calce all'articolo, valido per i trasferimenti durante gli orari di "coprifuoco"  e per i trasferimenti nei territori colpiti da restrizioni o lockdown.
Le motivazioni di ammesse per gli spostamenti sono legate a motivi di salute, comprovate esigenze lavorative o altri motivi ammessi dalle vigenti norme da specificare).
Ricordiamo le conseguenze previste dall'articolo 495 c.p. in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale.
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 22 OTTOBRE 2020
Il Dipartimento dello Sport, sul proprio sito ha istituito una sezione FAQ con le risposte alle domande pervenute in merito al recente DPCM.
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 21 OTTOBRE 2020
Pubblicata in data 20 ottobre 2020 una circolare del Ministero dell'Interno, riguardante i controlli da effettuarsi in merito alle disposizioni dell'ultimo DPCM.
Per quanto riguarda lo sport, l'attenzione è rivolta agli eventi e agli sport di contatto.

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)
Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi e le competizioni sportive.

Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.

Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.
Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto.

Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime
limitazioni sopra riportate.
Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.

Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di
contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).

E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport
di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel
rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il  calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 03/05/2020
Emanate, in data odierna, contestualmente, ordinanza Regione Veneto e circolare del Ministero degli Interni (entrambe allegate al presente articolo e con efficacia da domani fino al 17 maggio 2020).
 
Nella circolare si interpreta che l'allenamento individuale per atleti anche non professionisti, anche di discipline sportive non individuali, è consentito in  aree pubbliche ed in aree private.  Quanto ritenuto sembra, in prima istanza,in netto contrasto con le disposizioni del DPCM del 26 aprile alle lettere g) ed u).  Tenendo conto, comunque, che la circolare fa riferimento alle attività consentite ad ogni singolo cittadino, si ritiene l'apertura per i soli spazi all'aperto, quindi non palestre. (precisa puntualizzazione del Dr. Giuliano Sinibaldi).
 

Di altro tenore, l'ordinanza regionale, firmata dal Presidente Luca Zaia, che va ben oltre le disposizioni del DPCM, consentendo l'apertura degli impianti al chiuso o all'aperto a porte chiuse, per la pratica sportiva individuale di atleti professionisti e non professionisti, in funzione dell'allenamento agonistico. Non è un'apertura al pubblico o all'atleta non agonista.

Al punto 5. Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine. Gli atleti agonisti sono identificati dall'ottenimento di apposito certificato medico per attività sportiva agonistica.

Aperture anche per quanto riguarda l'attività sportiva e motoria generale, nel territorio regionale.

Al punto 4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc..

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto.

Anche qui, riteniamo, con buona fondatezza, che trattasi di attività fatta solo in spazi all'aperto (confermato dal Presidente Zaia), compresi impianti sportivi idonei (vedi golf, tennis, equitazione, tiro con arco). Il tennis in un gonfiabile al chiuso no, in un campo aperto, si. con le dovute precauzioni. Il singolo, si, il doppio no.

Punti di criticità:

- non ancora confermati i criteri di svolgimento delle attività con limitazione dei rischi e le buone pratiche collegate. Il documento del Politecnico di Torino e del CONI, ha valore indicativo e statistico ed è oggetto di valutazione da parte del Comitato Scientifico del Governo. Le definitive linee guida, saranno, probabilmente indicate dal governo e recepite dalle singole federazioni.

- responsabilità civile e penale, in campo ai legali rappresentanti ed agli addetti presenti, in caso di situazioni di contagio, senza avere nessun protocollo ufficiale.

- sostenibilità economica delle attività con i soli singoli atleti agonisti e con il mantenimento della distanza minima di due metri  (ad esempio, attenzione che con l'apertura possano venire meno le possibilità di trattare condizioni di favore con i proprietari degli immobili in cui fate attività)

Altri provvedimenti nell'ordinanza:

a) Mascherine

Obbligo di mascherina e guanti o liquido igienizzante.  Deroghe per minori sotto i 6 anni, disabili e durante lo svolgimento dell'attività motoria intensa, con obbligo di rimetterle a fine attività o quando si rallenta o si cammina.

b) Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.

c) Distanziamento

Un metro per tutti.  Due metri nel caso di attività fisica (motoria e sportiva). Nessun distanziamento tra conviventi.

c) Uso di veicoli privati con passeggeri

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro, dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

Le altre norme sono presenti nell'ordinanza in modo chiaro e per quanto non previsto dalla stessa si fa riferimento al DPCM del 26 aprile 2020.

 A livello nazionale ricordiamo le Domande Frequenti, presenti nel sito del Governo.

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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 27/04/2020

Nuova ordinanza della regione Veneto, in cui vengono inserite nuove disposizioni:

Dalle 18 di questa sera:
- è consentito lo spostamento individuale per attività motorie e attività all’aria aperta, anche con bicicletta ed altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora. Con divieto di assembramenti, con obbligo di distanza di un metro tra persone (salvo quelle accompagnate quali minori, disabili e non autosufficienti), utilizzando mascherine, guanti, o comunque garantendo l’igiene.
Dalle 6 di domani mattina:
- è consentito per i residenti in regione, lo spostamento individuare nell’ambito del territorio regionale, per raggiungere le seconde case di proprietà o le imbarcazioni di proprietà, che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
- è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;
Per tutto il resto, non diversamente regolato da questi punti, vale quanto disposto dalle altre ordinanze, che restano tutte in vigore fino al 3 maggio.
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 26/04/2020
Pubblicato sul sito del Governo il nuovo DPCM del 26/04/2020, recante le disposizioni che avranno efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

Per il nostro settore, lo sport di base e dilettantistico, non ci sono particolari novità, se non un allentamento sulle distanze da poter percorrere negli allenamenti individuali all'aperto o per l'attività motoria (viene eliminato il concetto di prossimità alla propria abitazione).

Nello specifico, esaminiamo i punti che ci riguardano, premesso che sono vietati gli assembramenti di qualsiasi tipo e rimangono in essere le disposizioni relative agli spostamenti che saranno consentiti, solamente, per motivi lavorativi, situazioni di necessità, salute e per incontrare i congiunti all'interno della propria regione (quindi l'autodichiarazione, con le opportune modifiche, dovrebbe rimanere):

art.1 - lettera f) :non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

art. 1 - lettera g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.  ( in linea di massima questo punto riguarderà pochissimi atleti).

art. 1 - lettera u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; ( e quindi, salvo avere atleti di cui alla lettera g), gli allenamenti individuali all'interno dei centri sportivi, palestre, scuole di ballo ecc.., non sono possibili).

Altre nuove misure in breve (per i dettagli alleghiamo, in calce all'articolo il nuovo DPCM completo):

dal 4 maggio

- Divieto di spostamento in altre regioni, salvo per motivi lavorativi, di assoluta urgenza o di salute. 

- Aprono parchi e giardini contingentati (ove non fosse possibile la sorveglianza, rimarranno chiusi) 

- Cerimonie funebri contingentate (max 15 persone) con mascherine, distanza interpersonale di 1 mt e possibilmente all'aperto

- Aperta attività d asporto permessa a Bar e Ristoranti, senza assembramenti e con consumo a casa. 

- Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi chiusi con accesso al pubblico (compreso mezzi pubblici)  e all'aperto ove non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro  (nb. potranno essere utilizzate le c.d. mascherine di comunità, anche auto prodotte, purché idonee a formare adeguata barriera)

non in decreto, ma annunciati dal Presidente Conte, in conferenza stampa,

dal 18 maggio: 

- aperture di musei, biblioteche e mostre e commercio al dettaglio. 

dal 1 giugno

- apertura bar, ristoranti,  centri estetici, parrucchieri.

da settembre

 - riaperture degli istituti scolastici

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 ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL  20/03/2020
 

Emessa ordinanza, da parte della Regione Veneto al fine di evitare assembramenti e limitare la diffusione del contagio,

Sono chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, in ambito regionale.

Anche andare a piedi o in bicicletta o con altro mezzo sono soggetti alle limitazioni previste dal DPCM del 09 marzo 2020.

Nel caso di attività motoria e/o uscita con animale di compagnia per necessità fisiologiche è consentito lo spostamento dalla residenza/dimora fino al massimo di m.200 con obbligo di documentazione che accerti la propria residenza/dimora,

Alla domenica consentita l'apertura per le sole farmacie, parafarmacie ed edicole.

Molte ordinanze comunali e regionali, seguono lo stesso modus operandi.  

Un sito interessante per essere aggionati 

http://italiatuttobene.it/

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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il  Dpcm del 11 marzo 2020 ha introdotto misure più restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Sono state estese le chiusure al settore commercio e ai servizi della persona, con alcune eccezioni presenti nel decreto, ovvero generi alimentari e di prima necessità.

Il teso del decreto

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299

negli allegati 1 e 2 le attività aperte, che devono mantenere i criteri di distanza e igiene presenti nei precedenti decreti.

Per lo sport e il no profit, rimangono ferme le norme dei precedenti decreti, sotto riportate.

Per tutte le attività non sospese (es. uffici, professionisti, commercialisti ecc...) si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 Il monitoraggio e le sanzioni rimangono invariate.

Spostatevi solo per i motivi di necessità, ricompresi nei decreti e con autocertificazione in possesso, da esibire, per agevolare i controlli.
 

Ricordiamo che gli spostamenti per andare a fare attività sportiva, a livello dilettantistico, non possono essere considerati tra i motivi certificabili nell'autocertificazione.

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DCPM 09/03/2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. (le misure degli articoli 2 e 3 di tale provvedimento cessano di efficacia ove incompatibili con quanto espresso nell'articolo 1 - precedenti misure a livello nazionale ndr)
È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

In sintesi:

- sono sospesi gli eventi e manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati.

- gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, per allenamenti di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da parte del CONI e delle Federazioni riconosciute dallo stesso, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. Obbligatoria la presenza di proprio personale medico tenuto al controllo degli atleti, dei tecnici,  dei dirigenti e degli accompagnatori.

- gli eventi internazionali svolti in Italia, saranno a porte chiuse  o all'aperto sempre senza presenza di pubblico. Anche in questo caso obbligatoria la presenza di proprio personale medico tenuto al controllo degli atleti, dei tecnici,  dei dirigenti e degli accompagnatori.

- attività sportive e motorie svolte all'aperto: sono ammesse a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Il monitoraggio e le sanzioni rimangono invariate.
Ricordiamo che gli spostamenti per andare a fare attività sportiva, a livello dilettantistico, non possono essere considerati tra i motivi certificabili nell'autocertificazione.
 
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 09/03/2020
E' arrivata nel tardo pomeriggio, dopo la riunione straordinaria indetta da Giovanni Malagò con le Federazioni degli sport di squadra, la decisione da parte del CONI, di sospendere le competizioni sportive in Italia a tutti i livelli fino al prossimo 3 aprile.
Al governo è stato chiesto di intervenire con un apposito decreto che prenda il posto di quello attualmente in corso di validità.
Il CONI chiede, inoltre, alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori.
Viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.
 
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 08/03/2020
A partire dalla data odierna, emanato nuovo decreto (DCPM 08/03/2020 su COVID-19) che ha stabilito l'estensione delle cosiddette aree rosse.

Al fine del contenimento del contagio, sono state emanate le misure più restrittive per la regione Lombardia, e 11 province in altre 3 regioni tra cui nel Veneto: Padova, Venezia e Treviso. (decreto in pdf allegato), valide fino al 3 aprile 2020.

Per il nostro settore nelle zone rosse:

- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentitolo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento per i soli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. (quindi gli agonisti non professionisti o atleti di categoria assoluta sono esclusi e rientrano nelle successive norme dello sport di base)

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (salvo erogazioni di prestazioni di assistenza sanitaria essenziale), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (circoli, scuole musica, ecc..)

- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi, quelli di carattere culturale, sportivo, religioso e fieristico,  Vengono sospese tutte le attività, nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati

- sono sospesi i corsi di formazione e le attività formative di ogni genere (tranne quelli a distanza es: e-learning)

- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia (anche asili privati)

Per le aree non in zona rossa, rimangono valide le disposizioni di cui all'aggiornamento precedente del 05 marzo 2020, sotto riportato.

Altra disposizione importante, per le aree in zona rossa è quella di evitare gli spostamenti in entrata, in uscita ed all'interno dei territori, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (deve essere giustificabile che non hai alternativa allo spostamento ndr) o situazioni di necessità legati a motivi di salute. 

Ricordiamo che il mancato rispetto delle norme farà applicare quanto disposto dal articolo n. 650 del Codice Penale ai sensi del quale: " chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecento sei euro”

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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 05/03/2020
Emanato il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  (DPCM 04/03/2020) contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Ecco, come sempre, le indicazioni presenti, riguardanti il nostro settore:
Art. 1  - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure
sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di
allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
 
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
 
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO DEL 01/03/2020
Come da Decreto del Ministero della Salute, inviamo di seguito le indicazioni presenti, per il nostro settore:
Articolo 2 - (Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di cui all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati.Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto v(zona rossa ndr). È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico,  quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.
 
Ribadiamo di attenersi, per chi volesse aprire, ai suggerimenti di buone pratiche,  da parte della Federazione Medici Sportivi Italiani (FMSI), per la riduzione del virus (valide secondo noi come norme di igiene anche per la normale operatività).
 
Alcuni esempi di buone pratiche al fine di tutelare la salute dei partecipanti:
- far  indossare abbigliamento e scarpe puliti da utilizzare solo in palestra;
- ridurre i tempi di permanenza negli spogliatoi 
- prediligere attività motoria che riduca il contatto fisico (es. preparazione atletica)
- far riporre oggetti e indumenti personali velocemente nelle borse evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi
- far rimanere a casa gli atleti e soci raffreddati o influenzati (tosse, raffreddore o febbre, mal di gola, dolori muscolari)
- vietare assolutamente il consumo di cibo negli spogliatoi e indicare di non bere dalla stessa bottiglia
- indicare di non scambiare abbigliamento o oggetti con i compagni
- far gettare subito dopo l'uso negli appositi contenitori fazzoletti o cerotti utilizzati
- lavarsi le mani prima e dopo la lezione
- indicare di  evitare di toccarsi naso, bocca e occhi
- indicare di coprirsi con un fazzoletto monouso o con il braccio la bocca e il naso qualora si tossisca o starnutisca.
Le suddette indicazioni sono dettate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, dai Medici Federali e da esperti infettivologi.
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ATTENZIONE AGGIORNAMENTO 
Circolare con chiarimenti operativi rilasciata dalla Regione Veneto in merito all'ordinanza contingibile ed urgente di ieri, del Ministero della Salute, riguardante il contenimento del Coronavirus.
Per il nostro settore, secondo tale documento, non saranno ricomprese le attività che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti).
La circolare, inoltre, precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo e gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre, pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) e (ATTENZIONE) tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone.
Siate consapevoli che:
- una circolare di chiarimenti non ha la stessa valenza giuridica di un'ordinanza (fatta tra l'altro da soggetto terzo, rispetto alla Regione Veneto,ovvero il Ministero della Salute).
- hanno lasciato generico il concetto di concentrazioni di persone, per cui se, toccando ferro ed amuleti vari, succede qualcosa, incapperete ugualmente in una serie di problematiche giuridiche penali e civilistiche (secondo voi una persona danneggiata, che può dimostrare di aver preso il virus nella vostra struttura, ove vige un'ordinanza e il concetto di concentrazione di persone, non vi farà causa?)
- nessun assicurazione sportiva pagherà una patologia (che non è un infortunio) e sulla certificazione medica....potremmo aprire un dibattito
Se si decide di aprire, suggeriamo di attenervi, quantomeno, alle disposizioni e suggerimenti della Federazione Medico Sportiva Italiana sulle buone pratiche da eseguire per evitare la diffusione del contagio negli impianti e nelle strutture sportive.
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Emessa l'ordinanza della Regione Veneto, confermata, per quanto riguarda il nostro settore la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico e privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc.. fino al 01/03/2020 compreso.  
L’ordinanza potrà ovviamente essere modificata anche prima in base agli eventi che vengono monitorati continuamente.
La logica di tale disposizione è quella di evitare le aggregazioni di persone, per limitare la diffusione del virus.
Alleghiamo l'ordinanza ufficiale e dei suggerimenti di buone pratiche,  da parte della Federazione Medici Sportivi Italiani (FMSI), per la riduzione del virus (valide secondo noi come norme di igiene anche per la normale operatività).
 
Allegati:
Scarica questo file (Lineeguidacentrinfestivi.pdf)Linee Guida Centri Infanzia[Linee Guida Centri Infanzia]422 kB
Scarica questo file (lineeguidaripresaallenamentiveneto26062020.pdf)Linee guida Sport di Contatto - Regione Veneto[Linee guida Sport di Contatto - Regione Veneto]602 kB
Scarica questo file (ordinanzaveneto632020.pdf)Ordinanza Regione Veneto n.63[Ordinanza Regione Veneto n.63 - Sport di Contatto]60 kB

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